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I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

DI COSA SI TRATTA

La DSU è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).

Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione; i redditi sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

L’ISEE è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad es. redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS.

L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.

Per le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’anno di riferimento dei patrimoni è il secondo anno precedente a quello di presentazione (art. 7 del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (art. 7 del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101).

COME OTTENERLA

È possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità non precompilata ovvero nella nuova modalità precompilata.

Nella modalità non precompilata, la DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it nella sezione “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “ISEE post-riforma 2015”.

Per la modalità precompilata il dichiarante è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.

Il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:

  1. credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’INPS;
  2. credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
  3. identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’art. 64 del Codice dell’Amministrazione digitale.

L’accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica

Per ulteriori informazioni, per la modulistica, per le istruzioni alla compilazione della DSU e le FAQ si rimanda al sito www.inps.it.

COSA È POSSIBILE RICHIEDERE IN COMUNE

  • Informazioni generali
  • Indicazioni sulla tipologia di ISEE necessario per l'accesso alle diverse prestazioni richieste

Modelli

Guida alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 159/2013)

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